Il nostro codice etico e lo strumento regolatorio entro il quale svolgiamo la nostra attività


ARTICOLO 1
(Denominazione, sede e durata)

  1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “TUTTICOLORI” ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”.
  2. In base al D. Lgs. n. 117/2017, saranno inseriti nella denominazione dell’Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
  3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Napoli, Viale degli Astronauti, 19 – 80131 con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
  4. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 2
(Scopo, finalità e attività)

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  1. Nello specifico, l’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di minori e adulti in situazione di svantaggio.

L’Associazione nasce allo scopo di dare vita ad una realtà nuova, ad uno spazio condiviso, in grado di dare corpo e continuità alle idealità ed alle iniziative che in questi ultimi anni hanno animato pezzi importanti di vita nel quartiere Sanità di Napoli e che consenta di fornire visibilità e supporti organizzativi all’impegno solidale e gratuito; uno spazio comune, fatto di una dimensione immateriale (idealità, valori condivisi, sogno del cambiamento possibile nelle condizioni date) e di una dimensione materiale (le diverse attività che già sono praticate e quelle che verranno in futuro). Uno spazio comune in cui ognuno possa ritrovarsi, riconoscere ed essere riconosciuto, accogliere ed essere accolto. Uno spazio comunitario in cui il criterio fondamentale sia rappresentato dalla sapienza dell’ultimo posto, e la regola di funzionamento sia la gratuità.

In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, l’Associazione svolge attività di:

  • Organizzazione e gestione di corsi doposcuola e di attività di tutoring ed assistenza allo studio per bambini, adolescenti ed adulti in fase di recupero della scolarizzazione;
  • Promozione di iniziative sul valore dell’istruzione e sul contrasto alla dispersione scolastica;
  • Organizzazione di laboratori (lingua inglese, informatica di base etc.);
  • Organizzazione di attività ricreative e sportive;
  • Promozione di attività di animazione socio-culturale (seminari, incontri, piccole rappresentazioni teatrali e musicali);
  • Organizzazione e gestione di laboratori teatrali interculturali e di corsi di cucina interetnica;
  • Organizzazione e gestione di corsi di alfabetizzazione per stranieri;
  • Attività di sostegno alla genitorialità e di prevenzione del disagio con adolescenti, genitori e comunità territoriali;
  • Promozione e sostegno di iniziative di affido e/o adozione in vicinanza di minori o famiglie in difficoltà;
  • Educazione alla legalità e coinvolgimento di giovani svantaggiati in attività a sfondo sociale;
  • Educazione, attraverso comportamenti responsabili e attivazione e/o partecipazione a specifiche iniziative, al rispetto ed alla protezione dell’ambiente su scala locale e globale.

Si precisa che rispetto ai laboratori e corsi sopra specificati, non si tratta di formazione professionale e le attività formative sono gratuite, non prevedendo quindi nessun onere a carico dei partecipanti.

Le suddette attività, a seconda delle esigenze, potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, cooperative, comunità religiose e laiche, che condividono gli stessi scopi sociali.

  1. L’associazione potrà esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministerial L’ individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
  2. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
  3. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3
(Ammissione e numero degli associati)

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
  2. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
  3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  1. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
  2. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  3. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
  4. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
  5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4
(Diritti e obblighi degli associati)

  1. Gli associati hanno il diritto di:
  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
  1. Gli associati hanno l’obbligo di:
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ARTICOLO 5
(Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
  3. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
  4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
  5. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
  6. L’associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all’interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l’escluso, tuttavia, può chiedere per iscritto che l’esclusione sia decisa dall’Assemblea ordinaria. In tal caso l’Assemblea decide sull’esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
  7. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all’Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
  8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
  9. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
  10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
  11. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6
(Organi)

  1. Sono organi dell’associazione:
  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo (solo se nominato);
  • Revisore legale (solo se nominato);
  1. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7
(Assemblea)

  1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
  2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
  3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
  4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
  5. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
  6. L’assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l’individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l’associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
  7. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
  8. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
  9. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l’eventuale Organo di Controllo, l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
  2. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  3. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ARTICOLO 8
(Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
  3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 (compreso il Presidente), nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono
  2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  4. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l’individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l’associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
  5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
  6. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
  7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  8. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.
  9. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
  10. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
  11. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere a tale scopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9
(Presidente)

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. È membro del Consiglio direttivo
  3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
  5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10
(Organo di controllo)

  1. L’Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
  2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  4. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11
(Revisione legale dei conti)

  1. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ARTICOLO 12
(Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14
(Risorse economiche)

  1. L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • proventi da attività di raccolta fondi;
  • attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore);

ARTICOLO 15
(Bilancio di esercizio)

  1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
  2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
  3. L’assemblea per l’approvazione del bilancio va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

ARTICOLO 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

  1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
  2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 17
(Libri)

  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:
  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
  1. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ARTICOLO 18
(Volontari)

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
  2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
  4. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
  6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
  7. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 19
(Lavoratori)

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

  1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
  2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21
(Rinvio)

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.